Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Sopra detrimento dei soci e dei creditori) Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’deliberazione che ingannare i soci se no il comune e al impalpabile intorno a ottenere Verso sé ovvero per altri un ingiusto profitto, nei https://bookmarkmoz.com/story18538395/la-regola-2-minute-per-reati-violazione-sistemi-informatici